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ART. 1


E' costituita con sede in Assisi P.zza del Comune un·associazione culturale ricreativa denominata Assisi Archeologia.

ART. 2 - Scopi

L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) in collaborazione con le autorità preposte.

L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

In tale ambito l'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.

L'Associazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle appartenenti al settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d·interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409), al settore della tutela e valorizzazione della natura e dell·ambiente, al settore della istruzione, a quello della formazione, a quello della promozione della cultura e dell·arte, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - Realizzazione degli scopi

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

a) sensibilizzare l·opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;

b) stimolare l·applicazione delle leggi vigenti, promuovere l·emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;

c) collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all·estero;

d) svolgere attività statutaria anche all·estero, previ accordi con i governi interessati;

e) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell·Associazione;

f) gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

g) partecipare attivamente, nell·ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;

h) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;

i) promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant·altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

l) promuovere ed organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell·ambito dei Beni Culturali e Ambientali;

m) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell·ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni e enti pubblici e privati;

n) promuovere la fruizione da parte dei cittadini dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell·attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze;

o) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, culturale e d economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, fabbriche, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

p) favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.

q) l'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini Italiani e stranieri, di ambo i sessi che, avendo preso visione dello statuto ne condividano le finalità. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del consiglio direttivo osservando la seguente modalità : Indicare nell'istanza nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. L'accettazione seguita dall'iscrizione a libro soci da diritto a ricevere la tessera sociale acquistando la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta l·interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione. Tutti i soci iscritti al'associazione possono esercitare il diritto di voto, purchè abbiano compiuto il 18° anno di vita.

ART 4

I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31/12 di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART 5

I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo . E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.


IL PATRIMONIO SOCIALE

ART 6

1. il patrimonio è costituito;

2. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;

3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

5. da ogni altra entrata che andasse ad aumentare l'attivo sociale;


In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni non profit delle quali si condividano le finalità o per fini socio assistenziali.

RENDICONTO

Art. 7

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell· anno successivo. Nel caso di attività tipiche delle organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ( ONLUS) che possono essere poste in essere dall'associazione, in conformità all·art 10, c. 9 del DL 460/97, è obbligo del Presidente istituire contabilità separate per tale attività ex art 20bis del DPR 600. eventuali residui attivi dell·attività tipica delle ONLUS, non potranno essere impiegati in analoga attività. Il rendimento economico dovrà ricomprendere i risultati di esercizio dell·attività ONLUS.

Art. 8

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue :

1. il 10% al fondo di riserva ordinaria;

2. il 60% verrà rinvestito all·interno dell·associazione per l·acquisto di strumenti informatici ;

3. il rimanente 30% a disposizione di iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature e degli arredi. E' vietata qualsiasi distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

IL CAPITALE SOCIALE

ART 9

Il capitale sociale dell·associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote associative. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- eventuali contributi , elargizioni, sovvenzioni e/o sponsorizzazioni;
- attività economiche occasionali relative alle finalità dell'associazione;
- da altre entrate che possono concorrere a favore dell'Associazione.


L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso scritto, consegnato a mano ad ogni Socio.L·avviso dovrà riportare data, luogo ed ordine del Giorno dell'Assemblea e firma dei Soci per presa visione.

ART.11

L'Assemblea Ordinaria viene convocata, ogni anno, nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile ; essa: - predispone le linee generali del programma di iniziative, di attività, di investimenti ed anche gli eventuali interventi -straordinari per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo e gli atri Organi Statutari e ne stabilisce il numero dei componenti ; - elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; - approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale; - approva gli stanziamenti per iniziative previste dal c. 3 dell·art. 8 del presente Statuto.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni volta ne faccia richiesta motivata il Collegio Sindacale; - allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Soci. L'Assemblea sarà convocata entro 20 giorni dalla richiesta. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, su tutte le questioni iscritte all·Ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo due ore dopo la prima.

Art. 13

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell·Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In un seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14


Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con quanto previsto dallo Statuto.


Art.15


La qualità di Socio si Perde per decadenza, per recesso, per esclusione, per radiazione o per morte del Socio.

Per recesso: quando l·associato ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata, e cioè della data di ricevimento della raccomandata medesima, salvo restando l'obbligo del pagamento dei contributi dovuti per il periodo in cui il Socio è stato iscritto.

Per esclusione: quando, a giudizio del Consiglio Direttivo, l·associato non adempie puntualmente a tutti gli obblighi derivati dallo statuto e delle conformi deliberazioni assembleari e quando si rende moroso dei pagamenti dovuti o per qualsiasi altro valido motivo. In questi casi egli dovrà essere inviato a mezzo raccomandata ad adempimento a tali obblighi e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza si protrae il trentesimo giorno della data di spedizione dell'invio;

Per radiazione: quando in qualunque modo il Socio danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente l'immagine, l'attività o gli scopi dell'"ASSISI ARCHEOLOGIA·

La deliberazione di esclusione compete al Consiglio Direttivo e dietro parere del collegio dei probiviri sarà comunicata all·associato a mezzo lettera raccomandata. Il Socio potrà inoltrare ricorso avverso la delibera di esclusione innanzi al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione.

Esonero da responsabilità

Art. 16

L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dall'Associazione o dei rispettivi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a persone, animali o cose che dovessero prodursi prima durante o dopo ogni attività o manifestazione Sociale ovvero all'interno dei locali utilizzati a qualsiasi titolo dall'Associazione.

E' inoltre esclusa qualsiasi forma di responsabilità civile verso terzi da parte dell'Associazione per i danni determinati dallo svolgimento delle attività sociali poste in essere dagli Associati.


Art. !7

Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresentanza l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell·Associazione, mentre per la gestione straordinaria, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

Consiglio Direttivo

Art. 18

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci - I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di due Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

Lo stesso:


a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all·approvazione da parte dell·Assemblea dei Soci; il rendiconto al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei Soci per almeno 15 giorni antecedenti l·Assemblea dei Soci, presso la sede dell·Associazione;

b) provvede alla straordinaria amministrazione;

c) convoca l'Assemblea dei Soci;

d) nomina Commissioni o Comitati, temporanei o permanenti, e conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini statutari o in attuazione di delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;

e) ha facoltà di conferire, per l'attuazione delle attività funzionali Sociali incarichi professionali occasionali, determinandone, di volta in volta, gli emolumenti;

f) ha il compito di stabilire l'entità dei contributi associativi annuali dovuti dai Soci e dalle Associazioni o gruppi affiliati;

g) approva provvisoriamente le modalità di adesione di altre Associazioni o Gruppi salva la conferma da parte dell'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Sindaci provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come previsto.

Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibera Sociali. In Caso di sua assenza o prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo;
Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la
relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 20

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri elettivi, Socio o non Soci, ed opera a norma di legge. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Sindaci, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del consiglio sostituito.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Collegio elegge il suo Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il collegio si riunisce almeno ogni sei mesi, per convocazione del suo presidente.
Ha per compito la sorveglianza della gestione economica finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Il collegio dei Probiviri compone di tre membri e due supplenti o non Soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I suoi componenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I suoi membri non possono rivestire altre cariche.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:


1. Elegge il suo Presidente;

2. da pareri all'assemblea dei Soci sulla decadenza ed esclusione dei Soci;

3. compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e gli organi Sociali sull'interpretazione e sull'applicazione del presente statuto e tra i Soci tra loro.

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 23

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/5 dei soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Art. 24

Per quanto non previsto dallo statuto decide l'Assemblea a norma del codice civile e delle vigenti disposizioni normative.