ART.
1
E' costituita con sede in Assisi P.zza del Comune un·associazione
culturale ricreativa denominata Assisi Archeologia.
ART.
2 - Scopi
L'Associazione,
apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro ed
ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare
il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici,
architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici,
librari, demo-etno antropologici e geologici) in collaborazione
con le autorità preposte.
L'Associazione
collabora altresì con le strutture della Protezione
Civile per le attività conformi alle norme statutarie.
In
tale ambito l'Associazione persegue in via esclusiva
finalità di solidarietà sociale, avvalendosi
in modo determinante e prevalente delle attività
personali, volontarie e gratuite dei Soci.
L'Associazione
non potrà comunque svolgere attività diverse
da quelle appartenenti al settore della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d·interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
(ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409),
al settore della tutela e valorizzazione della natura
e dell·ambiente, al settore della istruzione,
a quello della formazione, a quello della promozione
della cultura e dell·arte, ad eccezione delle
attività ad esse direttamente connesse.
ART.
3 - Realizzazione degli scopi
Per
la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone
di:
a)
sensibilizzare l·opinione pubblica italiana e
straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione
del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
b)
stimolare l·applicazione delle leggi vigenti,
promuovere l·emanazione di norme legislative
e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere
ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
c)
collaborare con tutte le associazioni, enti preposti
e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e
all·estero;
d)
svolgere attività statutaria anche all·estero,
previ accordi con i governi interessati;
e)
assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche,
ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte
e complessi museali anche attraverso la loro gestione
e/o acquisto da parte dell·Associazione;
f)
gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni,
mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni
per favorire la più larga partecipazione dei
cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione
del patrimonio culturale;
g)
partecipare attivamente, nell·ambito delle strutture
pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse
per la salvaguardia del patrimonio culturale;
h)
favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo
sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
i)
promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione
e la diffusione, anche per conto terzi, di riviste e
notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca,
di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali,
di carte archeologiche, di fotografie e di disegni,
di rilievi e quant·altro riguardante i Beni Culturali
e Ambientali;
l)
promuovere ed organizzare attività di formazione
culturale e professionale per gli associati nell·ambito
dei Beni Culturali e Ambientali;
m)
promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione
ed addestramento professionale nell·ambito dei
Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione
con altre organizzazioni e enti pubblici e privati;
n)
promuovere la fruizione da parte dei cittadini dei Beni
Culturali e Ambientali oggetto dell·attività
della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni
e conferenze;
o)
gestire per conto terzi attività di carattere
sociale, culturale e d economico ed ogni altra iniziativa
negli enti locali, fabbriche, istituti, università,
atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale
riferita allo scopo sociale;
p)
favorire e promuovere nel mondo della scuola attività
didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni
Culturali e Ambientali.
q)
l'associazione può emettere "titoli di solidarietà".
Art.
3
Il
numero dei soci è illimitato; all'associazione
possono aderire tutti i cittadini Italiani e stranieri,
di ambo i sessi che, avendo preso visione dello statuto
ne condividano le finalità. L'ammissione dei
soci avviene su domanda scritta degli interessati ed
è sottoposta all'accettazione del consiglio direttivo
osservando la seguente modalità : Indicare nell'istanza
nome e cognome, luogo e data di nascita, professione
e residenza. L'accettazione seguita dall'iscrizione
a libro soci da diritto a ricevere la tessera sociale
acquistando la qualifica di socio. Nel caso in cui la
domanda venga respinta l·interessato può
presentare ricorso sul quale si pronuncerà in
via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.
Tutti i soci iscritti al'associazione possono esercitare
il diritto di voto, purchè abbiano compiuto il
18° anno di vita.
ART
4
I
soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione
che verrà annualmente stabilita dal consiglio
Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto
le loro dimissioni entro il 31/12 di ogni anno saranno
considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale di associazione.
ART
5
I
soci avranno diritto a frequentare i locali sociali
e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne
la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo
. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione
della partecipazione alla vita associativa.
IL PATRIMONIO SOCIALE
ART
6
1.
il patrimonio è costituito;
2.
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
della Associazione;
3.
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
4.
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
5.
da ogni altra entrata che andasse ad aumentare l'attivo
sociale;
In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio
sociale sarà devoluto ad altre associazioni non
profit delle quali si condividano le finalità
o per fini socio assistenziali.
RENDICONTO
Art.
7
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio
sociale dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro
il 30 Aprile dell· anno successivo. Nel caso
di attività tipiche delle organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale ( ONLUS) che possono
essere poste in essere dall'associazione, in conformità
all·art 10, c. 9 del DL 460/97, è obbligo
del Presidente istituire contabilità separate
per tale attività ex art 20bis del DPR 600. eventuali
residui attivi dell·attività tipica delle
ONLUS, non potranno essere impiegati in analoga attività.
Il rendimento economico dovrà ricomprendere i
risultati di esercizio dell·attività ONLUS.
Art.
8
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto
come segue :
1.
il 10% al fondo di riserva ordinaria;
2.
il 60% verrà rinvestito all·interno dell·associazione
per l·acquisto di strumenti informatici ;
3.
il rimanente 30% a disposizione di iniziative di carattere
assistenziale, culturale, sportivo, per nuovi impianti
o ammodernamento delle attrezzature e degli arredi.
E' vietata qualsiasi distribuzione anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione nonché di fondi,
riserve o capitale.
IL
CAPITALE SOCIALE
ART
9
Il
capitale sociale dell·associazione è variabile
ed è costituito da un numero illimitato di quote
associative. Le entrate dell'Associazione sono costituite
da:
-
quote sociali;
- eventuali contributi , elargizioni, sovvenzioni e/o
sponsorizzazioni;
- attività economiche occasionali relative alle
finalità dell'associazione;
- da altre entrate che possono concorrere a favore dell'Associazione.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.
10
L'Assemblea
dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione
ed è composta da tutti i soci. Le deliberazioni
dell'Assemblea, adottate in conformità al presente
Statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie
per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.Le
Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.
Le Assemblee sono convocate con avviso scritto, consegnato
a mano ad ogni Socio.L·avviso dovrà riportare
data, luogo ed ordine del Giorno dell'Assemblea e firma
dei Soci per presa visione.
ART.11
L'Assemblea
Ordinaria viene convocata, ogni anno, nel periodo che
va dal 1 gennaio al 30 aprile ; essa: - predispone le
linee generali del programma di iniziative, di attività,
di investimenti ed anche gli eventuali interventi -straordinari
per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo e
gli atri Organi Statutari e ne stabilisce il numero
dei componenti ; - elegge la commissione elettorale
composta da almeno tre membri che propone i nomi dei
Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il
rendiconto patrimoniale; - approva gli stanziamenti
per iniziative previste dal c. 3 dell·art. 8
del presente Statuto.
ART.
12
L'Assemblea
Straordinaria è convocata: tutte le volte il
Consiglio lo reputi necessario; - ogni volta ne faccia
richiesta motivata il Collegio Sindacale; - allorché
ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Soci. L'Assemblea
sarà convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei Soci. In
seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti
dei Soci presenti, su tutte le questioni iscritte all·Ordine
del giorno; la seconda convocazione può aver
luogo due ore dopo la prima.
Art.
13
Per
deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto
o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell·Associazione, è indispensabile la
presenza di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole
dei 3/5 dei presenti. In un seconda convocazione è
sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art.
14
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a
scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare
tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con
quanto previsto dallo Statuto.
Art.15
La qualità di Socio si Perde per decadenza, per
recesso, per esclusione, per radiazione o per morte
del Socio.
Per
recesso: quando l·associato ne dia comunicazione
al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il
recesso avrà decorrenza immediata, e cioè
della data di ricevimento della raccomandata medesima,
salvo restando l'obbligo del pagamento dei contributi
dovuti per il periodo in cui il Socio è stato
iscritto.
Per
esclusione: quando, a giudizio del Consiglio Direttivo,
l·associato non adempie puntualmente a tutti
gli obblighi derivati dallo statuto e delle conformi
deliberazioni assembleari e quando si rende moroso dei
pagamenti dovuti o per qualsiasi altro valido motivo.
In questi casi egli dovrà essere inviato a mezzo
raccomandata ad adempimento a tali obblighi e l'esclusione
potrà avere luogo se l'inadempienza si protrae
il trentesimo giorno della data di spedizione dell'invio;
Per
radiazione: quando in qualunque modo il Socio danneggi
o tenti di danneggiare materialmente o moralmente l'immagine,
l'attività o gli scopi dell'"ASSISI ARCHEOLOGIA·
La
deliberazione di esclusione compete al Consiglio Direttivo
e dietro parere del collegio dei probiviri sarà
comunicata all·associato a mezzo lettera raccomandata.
Il Socio potrà inoltrare ricorso avverso la delibera
di esclusione innanzi al Collegio dei Probiviri entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
ricevimento della comunicazione di esclusione.
Esonero
da responsabilità
Art.
16
L'atto
dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero
dall'Associazione o dei rispettivi dirigenti da qualsiasi
responsabilità per infortuni o danni a persone,
animali o cose che dovessero prodursi prima durante
o dopo ogni attività o manifestazione Sociale
ovvero all'interno dei locali utilizzati a qualsiasi
titolo dall'Associazione.
E'
inoltre esclusa qualsiasi forma di responsabilità
civile verso terzi da parte dell'Associazione per i
danni determinati dallo svolgimento delle attività
sociali poste in essere dagli Associati.
Art. !7
Presidente dell'Associazione
Il
Presidente rappresentanza l'Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio e come tale è investito
di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria
dell·Associazione, mentre per la gestione straordinaria,
ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi
natura e genere, nonché di procedere ad acquisti
sia di beni mobili che immobili, è necessaria
la delibera del Consiglio Direttivo.del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
In
caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte
dal Vice Presidente o in assenza anche del Vice Presidente,
dal Consigliere più anziano.
Consiglio
Direttivo
Art.
18
L'Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo composto da
cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci - I Consiglieri
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.
19
Il
Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte
l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente
l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di due
Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può
convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi,
con un anticipo di almeno 24 ore.
Il
Consiglio Direttivo è regolarmente costituito
con la presenza di almeno tre consiglieri. Esso delibera
a maggioranza di voti.
Lo
stesso:
a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico
e finanziario che obbligatoriamente per ogni anno sociale,
dovrà essere sottoposto all·approvazione
da parte dell·Assemblea dei Soci; il rendiconto
al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso
consultabile da parte dei Soci per almeno 15 giorni
antecedenti l·Assemblea dei Soci, presso la sede
dell·Associazione;
b)
provvede alla straordinaria amministrazione;
c)
convoca l'Assemblea dei Soci;
d)
nomina Commissioni o Comitati, temporanei o permanenti,
e conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini
statutari o in attuazione di delibera dell'Assemblea
o del Consiglio Direttivo stesso;
e)
ha facoltà di conferire, per l'attuazione delle
attività funzionali Sociali incarichi professionali
occasionali, determinandone, di volta in volta, gli
emolumenti;
f)
ha il compito di stabilire l'entità dei contributi
associativi annuali dovuti dai Soci e dalle Associazioni
o gruppi affiliati;
g)
approva provvisoriamente le modalità di adesione
di altre Associazioni o Gruppi salva la conferma da
parte dell'Assemblea dei Soci.
In
caso di dimissione o decadenza di un componente del
Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga,
subentrando il primo dei non eletti, che durerà
in carica fino al termine del mandato del Consigliere
sostituito.
In
caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo,
questo decade ed il Presidente del Collegio dei Sindaci
provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria
per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio
Direttivo in materia elettorale.
I
Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni
consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati
come previsto.
Il
Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione,
aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente
nell'attuazione delle delibera Sociali. In Caso di sua
assenza o prolungato impedimento viene sostituito da
un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo;
Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria,
della quale è responsabile sia verso il Presidente
sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione
dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti
disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio
Direttivo tiene il registro delle entrate e delle uscite,
il libro degli inventari, predispone il bilancio, la
relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione
ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni
dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio
Direttivo.
IL
COLLEGIO DEI SINDACI
ART.
20
Il
Collegio dei Sindaci è composto da tre membri
elettivi, Socio o non Soci, ed opera a norma di legge.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente del
Collegio dei Sindaci, la sostituzione avviene per surroga,
subentrando il primo dei non eletti, che durerà
in carica fino al termine del mandato del consiglio
sostituito.
I
Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Collegio elegge il suo Presidente
che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il
collegio si riunisce almeno ogni sei mesi, per convocazione
del suo presidente.
Ha per compito la sorveglianza della gestione economica
finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci
annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.
24
Il
collegio dei Probiviri compone di tre membri e due supplenti
o non Soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I suoi componenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo. I suoi membri non
possono rivestire altre cariche.
Il
Collegio svolge i seguenti compiti:
1. Elegge il suo Presidente;
2.
da pareri all'assemblea dei Soci sulla decadenza ed
esclusione dei Soci;
3.
compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero
sorgere tra i Soci e gli organi Sociali sull'interpretazione
e sull'applicazione del presente statuto e tra i Soci
tra loro.
SCIOGLIMENTO
DELL' ASSOCIAZIONE
Art.
23
La
decisione motivata di scioglimento dell'Associazione
deve essere presa da almeno i 3/5 dei soci aventi diritto
al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza
assoluta degli associati. L'Assemblea stessa decide
sulla devoluzione del patrimonio residuo per uno o più
scopi stabiliti dal presente statuto.
Art.
24
Per
quanto non previsto dallo statuto decide l'Assemblea
a norma del codice civile e delle vigenti disposizioni
normative.